FACT CHECKING sulla REGGINA, TITOLO SPORTIVO: il regolamento federale
Inauguriamo la nostra nuova rubrica denominata FACT CHECKING, vale a dire la "VERIFICA DEI FATTI" nel tentativo di spazzare via la disinformazione militante che usa determinati argomenti a proprio uso e consumo, spesso prendendo in castagna qualche utente/tifoso un pò troppo credulone.
Prima puntata dedicata al TITOLO SPORTIVO. Qualcuno ha addirittura avanzato l'ipotesi che La Fenice Amaranto ASD o qualsiasi altra società reggina potesse acquistare il titolo sportivo di una qualsiasi formazione di serie C, ipotesi vietata dai regolamenti federali, peraltro come recita chiaramente l'articolo 51 delle NOIF, che riportiamo testualmente:
Art. 52 Titolo sportivo
1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.
5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
6. ABROGATO
7. ABROGATO
8. ABROGATO
9. ABROGATO
10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 150.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 50.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.