Scafatese-Reggina, preannunciato ricorso da parte del club campano: risultato momentaneamente subjudice
Sorpresa dal dispositivo del Giudice Sportivo dopo le gare della diciannovesima giornata. La Scafatese ha presentato preannuncio di ricorso avverso il risultato della gara copntro la Reggina di domenica. Ecco la breve nota del Giudice:
SCAFATESE FC SSD ARL - REGGINA 1914 A.S. ASD Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SCAFATESE FC SSD ARL ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.
La Scafatese Calcio non ha reso note le motivazioni di tale ricorso, non resta che attendere sviluppi. Da prassi, il Giudice non ha omologato il risultato.
L'articolo 67 del Codice Giustizia Sportiva prevede:
Art. 67 – Procedimento relativo al ricorso degli interessati.
1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.