Scafatese-Reggina, preannuncio ricorso e tempistica: cosa dice l'articolo 67 Codice Giustizia Sportiva
La Scafatese ha preannunciato l'intenzione di presentare ricorso avverso il risultato della gara contro la Reggina, il club campano ha tempo tre giorni dalla disputa della partita per proporre il ricorso vero e proprio.
La fattispecie é regolata dall'articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva, che dice:
L'articolo 67 del Codice Giustizia Sportiva prevede:
Art. 67 – Procedimento relativo al ricorso degli interessati.
1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.