Niente da fare per il Cosenza: il Collegio di Garanzia del CONI rigetta ricorso contro -4 in classifica

21.01.2025 21:30 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Niente da fare per il Cosenza: il Collegio di Garanzia del CONI rigetta ricorso contro -4 in classifica
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© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il Collegio di Garanzia del CONI ha rigettato il doppio ricorso del Cosenza avverso la penalizzazione in classifica di quattro punti, comminata nei due gradi endofederali a causa di violazioni amministrative.

Il club rossoblù resta ultimo in classifica a quota 18 punti.

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Ecco la doppia nota del Collegio di Garanzia:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

RIUNITI, PER RAGIONI DI CONNESSIONE SOGGETTIVA E PARZIALMENTE OGGETTIVA, IL

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;

CON IL

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0040/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0032/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0044/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0027/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;

HA RESPINTO ENTRAMBI I RICORSI. HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.