REGGINA, RICORSO SCAFATESE: I DATI DI FATTO, LE REGOLE E LA GIUSTIZIA SPORTIVA, QUALI SCENARI
Quando, per l’ennesima volta di una travagliatissima storia che riguarda le sorti amaranto praticamente di questo secolo, si sarebbe preferito concentrarsi sui prossimi impegni agonistici, anche alla luce della fiammella riaccesasi in campionato grazie agli ultimi risultati, e soprattutto prestazioni, conseguiti dalla squadra guidata da Trocini, eccoci nuovamente costretti a parlare di ricorsi, tribunali, penalizzazioni reali o presunte, nel perenne interrogativo riguardante quale sia la divinità offesa che, per ripicca, continua a sottoporci a tale tortura.
Giovedì 23 Gennaio prossimo si terrà l’udienza per discutere sul ricorso presentato dalla FC Scafatese nei confronti della AS Reggina 1914 in relazione alla gara disputata il 12 gennaio in cui, a detta della ricorrente, la squadra amaranto avrebbe schierato un calciatore non regolarmente tesserato nella persona, ormai non è più un segreto per nessuno, di Bertony Renelus, subentrato al 66’ minuto della contesa terminata 1-1, punteggio non omologato proprio a seguito del reclamo dei padroni di casa che chiedono, ovviamente la vittoria, a tavolino per 3-0.
La notizia ha fisiologicamente generato, negli ultimi giorni, una serie di previsioni più o meno attendibili, altre palesemente fantasiose se non catastrofiche, che per fortuna sembrano non aver turbato la serenità dello spogliatoio, tant’è che la stessa squadra è, come è noto, uscita vittoriosa dall’ostico campo di Favara nel recupero della 16ma giornata di campionato, tornando a – 3 punti di distacco dall’attuale capolista del girone I.
Tra le ipotesi più nefaste, ovviamente in caso di esito negativo della contesa giudiziaria, abbiamo registrato quella che prevederebbe una potenziale conseguente perdita di tutte la partite in cui il francese sarebbe stato schierato nella stagione in corso, tesi assolutamente infondata in forza dell’art.67 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale stabilisce termini assolutamente perentori per coloro che volessero contestare il regolare svolgimento di una gara (un giorno feriale per il preavviso di reclamo, tre per il ricorso vero e proprio), trascorsi i quali il giudice sportivo non sarà più tenuto in alcun modo a pronunciarsi.
Tornando al ricorso attuale, lo stesso dovrebbe essere basato, quale principale (se non unico) mezzo di prova prodotto, sulla visura della schermata riguardante il profilo del calciatore francese riportata sulla piattaforma LND, e che effettivamente riporta come data di svincolo il 1 luglio 2024: la stessa schermata però, nel rigo immediatamente inferiore, indica la data del 22 maggio 2024 in cui è avvenuto l’ “Aggiornamento del contratto di lavoro”, precedentemente in scadenza al 30 giugno 2024, alla stessa data dell’anno successivo, come d’altronde annunciato a suo tempo dallo stesso club, ed è proprio dall’incongruenza di queste indicazioni che sembra scaturire una sorta di corto circuito sul sito della Lega Nazionale Dilettanti.
Ci viene infatti in supporto la normativa che regola la durata del vincolo di tesseramento dei calciatori dilettanti, in particolare le “Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021” che hanno modificato l’art. 32 comma 2 delle N.O.I.F. relativamente alla stagione 2023/24: per la questione di nostro interesse, il dettato normativo recita come “Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali” (Renelus è nato il 23 febbraio del 2002); dunque l’aggiornamento della scadenza contrattuale, che ha trasformato l’accordo sottoscritto il 15/12/2023 in un contratto pluriennale, avrebbe dovuto automaticamente adeguare la data di scadenza del tesseramento.
A rafforzare tale convinzione viene in soccorso la situazione analoga relativa ad un altro calciatore amaranto, Toti Porcino: a quanto risulterebbe, sarebbe stata eseguita la stessa procedura per l’atleta dai natali reggini, anche lui ingaggiato nell’autunno 2023, inizialmente per una sola stagione, e parimenti rinnovato prima del termine dell’anno agonistico, evidenziando che in questo caso la piattaforma LND riporterebbe correttamente la scadenza del tesseramento al 30 giugno 2026, in coincidenza con il nuovo accordo sottoscritto.
Infine, quale ulteriore dato da riportare, va evidenziato come tutte le squadre, nel compilare la distinta con le formazioni schierate prima delle partite, solitamente utilizzino la stessa piattaforma LND per scaricare i nominativi sull’apposito modulo: ove il nome del francese non risultasse tra i calciatori tesserati dal club, sarebbe stato praticamente impossibile compilare le distinte inserendo il suo nominativo, così come apparirebbe quantomeno surreale la circostanza che l’assenza del ragazzo dalle liste non sarebbe stata notata per venti turni di campionato e quattro di Coppa Italia…
Importante considerazione conclusiva: come sappiamo bene, per quanto le ragioni del club amaranto (ovviamente per come le abbiamo dedotte, non essendo in possesso né del ricorso né della memoria difensiva) possano apparire piuttosto solide, appare tuttavia impossibile stabilire con assoluta certezza l’esito del contenzioso, essendo il diritto una scienza non esatta nonché ancora più imprevedibile la giustizia sportiva, notoriamente “sensibile” a fattori esterni che spesso poco hanno a che fare con le normali istruttorie processuali; per una volta, viste le recenti disavventure extra campo che siamo stati costretti a subire, l’auspicio di una conclusione lineare per una questione apparsa sin da subito grottesca ci sembrerebbe il minimo sindacale, per poi concentrare testa e cuore su una stagione che ha ancora tutto da raccontare.