Reggina, caso Renelus, cosa dice l'articolo 40 quater delle NOIF sul tesseramento di calciatori stranieri per club Dilettantistici

17.01.2025 18:15 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Reggina, caso Renelus, cosa dice l'articolo 40 quater delle NOIF sul tesseramento di calciatori stranieri per club Dilettantistici
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Il caso Renelus è materia davvero di legali esperti di diritto sportivo, peraltro considerando che è materia ancor più "viscida" per i non avvezzi a causa del fatto che la legislazione dedicata ai Dilettanti è leggermente diversa rispetto a quella Prof.

La questione nasce dal fatto che il calciatore Berthony Renelus risulta con lo status di "svincolato" nel sistema della LND, dove ogni società ha una propria posizione aperta. La Reggina ha annunciato, tramite i suoi dirigenti, di aver adempiuto a tutte le indicazioni regolamentari per il tesseramento del calciatore. Una delle questioni è: sono capitati casi simili, con eventuale "bug" del sistema informatico?

Vediamo cosa dice il regolamento federale, quindi le Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) sul tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

Art. 40 quater - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE per l’attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all’UE/EEE per l’attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all’UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all’UE/EEE:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.

I calciatori/calciatrici “non professionisti” e giovani dilettanti, trasferitisi all’estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all’estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell’originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.