Reggina, caso Renelus, cosa dicono l'articolo 93 e 94 ter sui contratti tra società e tesserati
Il dg della Reggina, Giuseppe Praticò, intervenuto nei giorni scorsi a Febea, ha sottolineato che "...il giocatore Renelus ha avuto il rinnovo del contratto, il giocatore è stato inserito in tutte le liste inviate in Lega. Sicuramente si tratta di un'anomalia del sistema, abbiamo il documento del deposito dell'accordo".
In pratica la Reggina ha provveduto, come da regolamento, a depositare in LND l'accordo con il calciatore Renelus. L'obbligo di rendere noto alla Lega l'accordo tra calciatori e società è regolato dall'articolo 93 delle NOIF. Riporta l'articolo predecente citato:
Art. 93 - Contratti tra società e tesserati
1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici.
I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva. I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “apprendisti prof” e “non professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.
2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari, se esistenti, devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.
3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” e “apprendisti prof” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali. 4. La validità di un contratto tra società e calciatore.
Articolo 94 ter - Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND
I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calcatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.
Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.