Lega Pro, le novità nel Manuale Licenze Nazionali: il documento completo, fidejussione a 700mila euro e indice liquidità

22.04.2025 12:15 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Lega Pro, le novità nel Manuale Licenze Nazionali: il documento completo, fidejussione a 700mila euro e indice liquidità
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

La Lega Pro, tramite il COMUNICATO N. 287/L – 18 APRILE 2025, ha recepito le modifiche della FIGC per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione ai campionati Prof 2025-2026.

Il Presidente Federale

- ritenuto necessario, al fine di salvaguardare l’integrità dei Campionati, rafforzare ulteriormente i presidi a garanzia della solidità economico-finanziaria delle società;

- ritenuto opportuno incrementare l’importo della garanzia da prestare per le società di Serie C, prevedendo al contempo un sistema premiale per le società che rispettino una determinata consistenza finanziaria;

- ritenuto altresì opportuno programmare, sin da ora, l’introduzione per le società di Serie B e di Serie C di indicatori di controllo quale ulteriore adempimento per il rilascio delle prossime Licenze Nazionali 2026/2027;

- preso atto della delega all’uopo concessa dal Consiglio federale nella riunione del 27 marzo 2025, di intesa con i Presidenti delle Componenti;

- visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali

d e l i b e r a

di modificare il Titolo I) Criteri Legali ed Economico - Finanziari del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C stagione sportiva 2025/2026.

Vediamo però il documento nel dettaglio, che è distinto tra criteri legali ed economici finanziari e quelli infrastrutturali.

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine del 30 aprile 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2024, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025 corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data 28 febbraio 2025 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2024, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’ art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., in caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei debiti per acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), e 4), copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali; Sono esonerate dall’assolvimento dei precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), le società che abbiano già osservato i medesimi adempimenti ai fini del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., ove non sia stato depositato in precedenza, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell’anno d’imposta 2024 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai suddetti trimestri, trasmesse entro il 31 gennaio 2025, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C.;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L’inosservanza del termine del 30 aprile 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla lettera A) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

B) Le società devono, entro il termine del 16 maggio 2025, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”). L’inosservanza del suddetto termine del 16 maggio 2025, con riferimento all’adempimento previsto dal precedente punto 1) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

C) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 1), depositando altresì, presso la Lega di competenza, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2025, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando alla Co.Vi.So.C. di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, e depositando, previa autorizzazione della Co.Vi.So.C., le somme dovute a tale titolo presso la Lega di competenza. Le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 3), lettere a), b), c) e d);

4) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti fino alla suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento degli altri compensi, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

6) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing;

7) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

8) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

9) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

10) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

11) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Le società che abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo per i medesimi periodi d’imposta. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

12) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto o delle rate scadute al 30 aprile 2025;

13) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

14) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2024 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);

15) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

16) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 13), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 13), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale.

D) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine perentorio, la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

E) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale. F) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 7), 8), 9), 11) e 12), ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera E), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

G) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, entro il termine 6 perentorio del 6 giugno 2025, depositando presso la Co.Vi.So.C., ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all’originale dei medesimi provvedimenti.

IV) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DI SERIE C FINALISTE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026

A) La società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, fermo restando l’osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo I) deve, altresì, entro il termine perentorio dell’11 giugno 2025, assolvere gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4). B) La società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, fermo restando l’osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo I), deve, altresì, entro il termine perentorio del’11 giugno 2025, assolvere gli adempimenti previsti dal successivo paragrafo V), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4).

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 700.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.

Nel caso in cui l’indicatore di Liquidità calcolato, secondo quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF e determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, rispetti la misura minima di 0,8, ovvero nel caso in cui la eventuale carenza finanziaria sia ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima, l’importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00. Qualora il relativo indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 1,2 e/o il relativo indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 0,7, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

In caso di mancato rispetto dell’indicatore di liquidità nella misura minima di 0,8, tenuto conto anche degli eventuali interventi correttivi, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 26 maggio 2025. Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell’importo di euro 700.000,00, presso banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega. Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione. L’accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’escrow agent. Nel caso in cui l’indicatore di liquidità calcolato, secondo quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF e determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, rispetti la misura minima di 0,8, ovvero nel caso in cui la eventuale carenza finanziaria sia ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima, l’importo del deposito a garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

Qualora il relativo indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 1,2 e/o il relativo indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 0,7, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di liquidità nella misura minima di 0,8, tenuto conto anche degli eventuali interventi correttivi, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 26 maggio 2025. Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione.

B) Il termine perentorio del 6 giugno 2025, per l’assolvimento degli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), e 4), non si applica per le società di Serie C finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026.

NORMA PROGRAMMATICA

Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2026/2027 le società di Serie C dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., il prospetto contenente l’indicatore di Liquidità al 31 marzo 2026, l’indicatore di Indebitamento e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF, determinati sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026.

In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo 2026 nella misura minima di 0,8, la carenza finanziaria dovrà essere ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima. Qualora l’indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 1,2 e/o l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 0,7, 9 l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

VI) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C

A) Tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 700.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating.

Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente. Nel caso in cui le società depositino, secondo quanto previsto dal successivo punto 5), presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2025, l’importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell’importo di euro 350.000,00, presso banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega. Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione. L’accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’escrow agent. Nel caso in cui le società depositino, secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 5), presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2025, l’importo del deposito a garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00;

4) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

5) depositare presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 aprile 2025 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l’inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati e nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate 10 alla FIGC. Tale adempimento è certificato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C, costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2024 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. lo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2024 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. l’atto di adeguamento alle disposizioni legislative in vigore, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

D) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare il seguente ulteriore adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. l’atto di trasformazione in società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c., e dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.