Ricorso Scafatese su Renelus, giovedì il primo grado, poi (l'eventuale) appello: come si articola il procedimento

22.01.2025 18:45 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Ricorso Scafatese su Renelus, giovedì il primo grado, poi (l'eventuale) appello: come si articola il procedimento
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Nella giornata di giovedì, Reggina davanti al Giudice Sportivo per il reclamo presentato dalla Scafatese per la presunta posizione irregolare del calciatore amaranto Renelus. In attesa del giudizio di primo grado, ecco il regolamento del Codice di Giustizia Sportiva in merito al procedimento, che può avere un secondo grado davanti alla Corte Sportiva d'Appello. Il terzo e eventuale grado è davanti al Collegio di Garanzia del Coni

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Art. 64 Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.

2. Il Giudice sportivo nazionale è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

Art. 68 Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

2. Il Giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.

3. La decisione viene pubblicata nello stesso giorno in cui è stata adottata.

4. Il Giudice sportivo giudica su questioni in materia tecnico agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA

Art. 69 Articolazione funzionale e territoriale della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

Art. 71 Reclamo degli interessati 

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. Ai 58 procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui agli artt. 61 e 62, partecipa la Procura federale, con facoltà di reclamo.

2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata