Eccellenza, rigettato il ricorso della ReggioRavagnese: la classifica non cambia
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Rigettato il ricorso della ReggioRavagnese avverso il risultato della gara contro il Castrovillari, non cambia dunque la classifica del camipionato di Eccellenza.
Ecco il dispositivo del Giudice Sportivo:
Gara del 26/ 1/2025 REGGIO RAVAGNESE 1960 - CASTROVILLARI CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 112 del 30 gennaio 2025; Rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. Reggio Ravagnese1960 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società sulla pronuncia definitiva sul ricorso in questione;
Letto il ricorso con il quale la società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960 ha chiesto di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara alla società A.S.D. Castrovillari Calcio avendo, quest'ultima, fatto partecipare alla gara calciatori non aventi diritto a prendervi parte e precisamente il calciatore Palamara Tommaso 9/8/2003 (n. maglia 6) perchè alla data della partita non era un calciatore tesserato per la società A.S.D. Castrovillari Calcio e il calciatore Giaquinto Angelo 28/10/2004 (n. maglia 11) perchè alla data della partita non aveva scontato la giornata di squalifica di cui al C.U. n. 90 del 19/12/2024, avendo lo stesso risolto il contratto di lavoratore sportivo in data 18/12/2024;
Letti gli atti ufficiali e gli accertamenti disposti presso i competenti uffici del CR Calabria dai quali risulta:
- che il calciatore Palamara Tommaso, nato il 09/08/2003 matr. 7.013.250, è stato tesserato dalla società ASD Castrovillari Calcio in data 24/01/2025;
- che il calciatore Giaquinto Angelo, nato il 28/10/2004 matr. 6.724.044, è stato originariamente tesserato dalla società ASD Castrovillari Calcio in data 13/09/2024 e, in data 15/12/2024, è stato espulso dal campo durante la gara ASD Castrovillari Calcio - A.S.D. Bocale calcio ADMO e squalificato per una gara effettiva giusta C.U. CR Calabria n. 90 del 19 dicembre 2024;
- che il calciatore Giaquinto Angelo, giusta C.U. CR Calabria n. 89 del18 dicembre 2024, è stato svincolato dalla società A.S.D. Castrovillari Calcio e tesserato nuovamente per la predetta società in data 16/01/2025;
- che il calciatore Giaquinto Angelo non ha preso parte alla prima gara utile nel campionato di competenza, A.S.D. Castrovillari Calcio - U.S.D. Paolana del 19/01/2025;
Considerato che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione acquisita in quanto il calciatore Palamara Tommaso, nato il 09/08/2003, appartenente alla società A.S.D. Castrovillari Calcio alla data dell'incontro aveva diritto a partecipare alla stessa e il calciatore Giaquinto Angelo, nato il 28/10/2004, appartenente alla società A.S.D. Castrovillari Calcio alla data dell'incontro aveva scontato la giornata di squalifica per una gara effettiva comminata con il C.U. CR Calabria n.90 del 19 dicembre 2024;
delibera
1) rigettare il ricorso avanzato dalla società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960 e, per l'effetto, omologare il risultato della gara A.S.D. Reggio Ravagnese 1960 - A.S.D. Castrovillari Calcio: 2-2;
2) disporre di incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.