Trasferimento temporaneo da società Prof a società dilettantistica: non si applica art. 114, Montalto e Costantino potrebbero giocare subito nella Reggina

31.12.2024 13:15 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Trasferimento temporaneo da società Prof a società dilettantistica: non si applica art. 114, Montalto e Costantino potrebbero giocare subito nella Reggina

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la fattispecie del possibile trasferimento di un calciatore da squadra Prof a società dilettantistica. In caso di passaggio a titolo temporaneo, non si applica la disposizione dell'articolo 114, comma 1 delle NOIF, che recita:  "Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima  che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista” o “apprendista prof".

Nel caso di passaggio di Montalto o Costantino alla Reggina, se uno di loro dovesse approdare a Reggio Calabria in prestito, questi potranno giocare prima che trascorra un mese dall'ultima presenza in campo.

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Scrive in tal senso la LND:

La Segreteria Generale della FIGC ha precisato che:

-in riferimento alle numerose richieste di parere pervenute alla Segreteria Generale della FIGC in relazione alla corretta interpretazione di quanto previsti dall’art. 114, comma 1, delle NOIF e contestualmente all’art. 4bis del Comunicato Ufficiale 244/A del 14 Giugno 2024, successivamente sostituito dal Comunicato Ufficiale 276/A del 29 Giugno 2024, la Segreteria Generale FIGC rappresenta quanto segue:

Il trasferimento temporaneo di calciatori “professionisti”, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante destinati a Società partecipanti a competizioni non professionistiche non implica l’applicazione della disposizione previsa dall’art. 114, comma 1, delle NOIF che recita: ”Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima  che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista” o “apprendista prof”.

La suddetta normativa trova applicazione esclusivamente per il tesseramento di un calciatore dilettante con precedente status da “professionista” o “da apprendista prof” che abbia risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale.